NORME RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEI COMITATI DEGLI ITALIANI
ALL'ESTERO
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2003) La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
INDICE della L. n. 286/2003 sui COMITES
Art.
1 Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero
1. In
ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani
iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27
dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato
degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è organo di
rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le
rappresentanze diplomatico-consolari.
3. In casi particolari,
tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di
consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo
richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, piu' Comitati all'interno della medesima circoscrizione
consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di piu' Comitati, delimita
anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.
4. La
rappresentanza diplomatico - consolare italiana informa le autorità
locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. Il
Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella
circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con
esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.
5. La rappresentanza
diplomatico - consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali
con le autorità locali sulle questioni di interesse
della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai
rapporti tra Stati.
Art.
2 Compiti e funzioni del Comitato
1. Ciascun Comitato, anche
attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di
sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e
può presentare contributi alla rappresentanza
diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico
degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove,
in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie
locali, nonchè con enti, associazioni e comitati
operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle
materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla
partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e
scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e
al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun
Comitato opera per la realizzazione di tali
iniziative.
2. Nell'ambito delle
materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un
regolare flusso di informazioni circa le attività
promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle
regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonchè da altre istituzioni e organismi.
3. L'autorità consolare e
il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative
e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità
italiana.
4. Nel rispetto delle norme
previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e
comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella
società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale
italiana, nonchè per promuovere la diffusione della
storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:
a. coopera con
l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini
italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo
alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle
disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;
b. collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti
di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il
Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;
c. segnala all'autorità consolare del Paese ove
il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale,
internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente
assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative
nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato
la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;
d. redige una relazione annuale sulle attività
svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale
programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 3;
e. esprime pareri sulle iniziative che l'autorità consolare intende
intraprendere nelle materie di cui al comma 1;
f. formula proposte all'autorità consolare
nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno
di spesa che di programmazione annuale;
g. esprime parere obbligatorio, entro trenta
giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e
organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali
e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle
regioni ed alle province autonome;
h. esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni
dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai
locali mezzi di informazione.
5. L'autorità consolare e
il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali
dell'attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla
legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.
6. Il Comitato adotta un
regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.
1. Il Comitato provvede al
proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:
a. le rendite
dell'eventuale patrimonio;
b. i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
c. gli eventuali finanziamenti disposti da altre
amministrazioni italiane;
d. gli eventuali contributi disposti dai Paesi
ove hanno sede i Comitati e dai privati;
e. il ricavato di attività e di manifestazioni varie.
2. I finanziamenti di cui
alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi
stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri.
3. Per essere ammesso a
ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera b), il Comitato
presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro
il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo
delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo,
accompagnato dalla richiesta di finanziamento.
4. Il Comitato, entro
quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto
consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal
Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.
5. Sulle richieste di
finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a
conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorità consolare competente.
6. In
presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati
entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata
ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base
di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della
consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in
cui agisce il Comitato, nonchè della realtà
socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.
7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione,
concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli
affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della
competente autorità consolare, per eventuali verifiche.
8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la
documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da
parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare. 9. I bilanci del
Comitato sono pubblici.
9. Per l'attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa di 2.274.995 euro annui a decorrere
dal 2003.
1. L'autorità consolare
collabora con il Comitato per il reperimento della sede.
2. La segreteria del
Comitato è affidata con incarico gratuito a un membro
del Comitato stesso.
3. Compatibilmente con le
esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato
può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le
due unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato
dalla normativa locale.
Art. 5
Eleggibilità e composizione del Comitato
1. Il Comitato è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini
italiani e da diciotto membri per quelle composte da piu'
di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella
risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla
base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27
dicembre 2001, n. 459.
2. Sono eleggibili i
cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una
delle liste presentate, purchè iscritti nell'elenco
aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n.
459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni
elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una
circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in piu' circoscrizioni
o in piu' liste, il candidato non è eleggibile.
3. Le liste elettorali sono
composte in modo da garantire le pari opportunità e una efficace
rappresentazione della comunità di riferimento.
4. Non sono eleggibili i
dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi
il personale a contratto, nonchè coloro
che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati.
Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel
territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei
comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.
5. Le sedute del Comitato
sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei
resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione
locali.
6. Il capo dell'ufficio
consolare, o un suo rappresentante appositamente
delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle
sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo
consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti
in esame.
7. I membri del Consiglio
generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre
1989, n. 368, e successive modificazioni, hanno diritto di partecipare, senza
diritto di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui
risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del
Comitato.
Art. 6 Comitato dei presidenti
1. In ogni Paese in cui
esiste piu' di un Comitato è
istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun
Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il
Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono
invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani
residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e
presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato
medesimo.
2. Almeno una volta l'anno
in ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e
presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del
CGIE e dei presidenti dei Comitati, per discutere i problemi della comunità
italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani residenti nella
ripartizione elettorale.
3. Le spese di viaggio per
la partecipazione dei membri dei Comitati alle
riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati cui
ciascun membro appartiene.
4. Per l'attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa di 226.000 euro annui a decorrere dal
2004.
Art. 7
Membri stranieri di origine italiana
1. Oltre ai membri eletti
di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del Comitato,
per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei
componenti il Comitato eletto.
2. Al fine di cui al comma
1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione
consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo
dell'autorità consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformità
ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine
italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.
3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio
segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri
da cooptare.
4. Sono eletti coloro che
riportano almeno la metà piu' uno dei voti del
Comitato. A tale elezione si procede successivamente
alla elezione di cui all'articolo 11, comma 1.
Art. 8
Durata in carica e decadenza dei componenti
1. I componenti
del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un
periodo massimo di due mandati consecutivi.
2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo,
avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella
della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può
protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.
3. Con decreto
dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri
deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non
eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai
lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla
carica. è, altresì, motivo di decadenza dalla carica
di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione
consolare in cui era stato eletto.
4. Quando
il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto
dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi
dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo
scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per
mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale
modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare
espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità
consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli
italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con
decreto lo scioglimento del Comitato.
Art. 9
Validità delle deliberazioni
1. Salvo quanto
diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie
deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del
presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della
metà piu' uno dei componenti
in carica.
Art.
10 Poteri e funzioni del presidente
1. Nella prima seduta, il
Comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun candidato
raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il
candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del
Comitato. Tale numero è determinato dalla somma del numero di voti riportati
dalla lista a cui apparteneva il candidato con quello
delle preferenze riportate individualmente.
2. Le dimissioni del
presidente sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all'articolo 5, comma 1, che indica anche
il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del Comitato. Tale
mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è
approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti
di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione
subentra immediatamente nella carica di presidente.
3. Fatto salvo quanto
previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del
Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando
lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti,
ovvero l'autorità consolare.
4. A decorrere dal rinnovo
del CGIE successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge la carica di presidente del Comitato, eletto ai sensi
della legge stessa, è incompatibile con quella di componente del CGIE.
Art.
11 Poteri e funzioni dell'esecutivo
1. Il Comitato elegge un
esecutivo composto da un numero di membri non
superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale
elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a
due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.
2. Il presidente del
Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal piu' votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni
di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro piu' anziano
come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità, dal piu' anziano di età.
3. L'esecutivo istruisce le
sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.
1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono
essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di
bilancio.
2. Le
commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato.
Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo
rappresentante, appositamente delegato.
1. Hanno diritto di voto
per l'elezione del Comitato i cittadini italiani
iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27
dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella
circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle
leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
2. L'elenco di cui al comma
1 è reso pubblico con modalità definite dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 26. Con lo stesso regolamento
sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.
1. I Comitati sono eletti
con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati
concorrenti. La modalità del voto è per
corrispondenza.
2. L'assegnazione dei seggi
tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 21 e 22.
Art.
15 Indizione delle elezioni e liste elettorali
1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 23, le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre
mesi prima del termine di scadenza del precedente
Comitato. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata
entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.
2. L'indizione delle
elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione
all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni
altro mezzo di informazione.
3. Entro i trenta giorni
successivi alla indizione delle elezioni possono
essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori
non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini
italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero
di cittadini italiani superiore a cinquantamila.
4. I sottoscrittori devono
essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.
5. Le firme di elettori che compaiono in piu'
di una lista sono considerate nulle.
6. Per l'attuazione
del comma 2 è autorizzata la spesa di 1.675.371 euro per l'anno 2003.
Art.
16 Comitato elettorale circoscrizionale
1. Le liste dei candidati
sono presentate ad un apposito ufficio elettorale
istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un
suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti
dal regolamento di cui all'articolo 26.
2. Scaduto il termine per
la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari,
un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da
un suo rappresentante.
3. Del
comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.
4. I membri del comitato elettorale
circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto
al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su
designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati
presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento
di cui all'articolo 26.
5. Il comitato elettorale
circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle
liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti
dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei
seggi elettorali.
6. Le decisioni del
comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del
presidente.
Art.
17 Stampa e invio del materiale elettorale
1. Sulla base delle
istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare
provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al
comma 5.
2. Le schede sono di carta
consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e
numerate in ordine di presentazione.
3. Non oltre venti giorni
prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli
elettori di cui all'articolo 13 il plico contenente il certificato elettorale,
la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante
l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene,
altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto
e il testo della presente legge.
4. Un plico non può
contenere i documenti elettorali di piu' di un
elettore.
5. Gli elettori di cui al
presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non
hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne
richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta
personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito
registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una
seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità
di cui ai commi 4 e 6.
6. Una
volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore
introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella
busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale
comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo
giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che
le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
7. Sono considerate valide
ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute
agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.
8. I responsabili degli
uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate
per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari
esteri.
9. Per l'attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa di 10.257.100 euro per l'anno 2003.
1. L'elettore vota
tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta
o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun
elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un
numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le
preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.
2. Il voto è nullo se non è
espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di
riconoscimento dell'identità dell'elettore.
3. Il voto di preferenza è
espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto
o con l'indicazione del nome stesso.
4. L'indicazione di una o piu' preferenze
relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia
stato espresso il voto di lista.
5. Se il voto è espresso a
favore di piu' di una lista con l'indicazione di piu' preferenze
per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è
nullo.
Art.
19 Costituzione dei seggi elettorali
1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni
cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di
provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli
elettori.
2. Il comitato elettorale
circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce
i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è
scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il piu' anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto,
oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non
inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.
3. Gli scrutatori sono
nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle
elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle
designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.
4. Quando
uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente
nomina scrutatore uno degli elettori.
5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli
scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 è autorizzata, per l'anno 2003,
rispettivamente la spesa di 516.457 euro e di 775.000 euro.
Art.
20 Operazioni di scrutinio
1. L'assegnazione delle
buste contenenti le schede ai singoli seggi è
effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27
dicembre 2001, n. 459.
3. Per ogni caso non
disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni.
4. Il comitato elettorale
circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente
non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonchè le contestazioni e i reclami presentati, decide
sull'assegnazione dei voti stessi.
5. Al di fuori delle
ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non può
riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da
questo dichiarate nulle.
Art.
21 Ripartizione dei seggi
1. Ciascuna lista ha
diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta
contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.
2. Per quoziente elettorale
si intende il rapporto tra i voti validi e il numero
dei candidati da eleggere.
3. I seggi rimasti vacanti
sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.
Art.
22 Proclamazione degli eletti
1. Il comitato elettorale
circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla
proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni
elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti
del comitato stesso.
2. La comunicazione
dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 15, comma 2.
Art.
23 Comitati non elettivi. Contributi
1. Nei Paesi in cui non è
possibile procedere all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono
istituiti Comitati aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi
di cui all'articolo 1.
2. I membri dei Comitati di
cui al comma 1 sono nominati dall'autorità consolare, sentiti i componenti del CGIE residenti nel Paese e le associazioni
italiane operanti nella circoscrizione.
3. L'autorità consolare di
una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani
può istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformità alle
disposizioni di cui all'articolo 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non piu' di
dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio
presidente, in conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti.
4. Ai Comitati
di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma
6.
5. Il Ministro degli affari
esteri, su proposta dei competenti uffici consolari,
finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 3, secondo le modalità e
nei limiti previsti dall'articolo 3 per i Comitati eletti.
Art.
24 Soluzione delle controversie
1. Per la soluzione delle
controversie relative all'applicazione delle
disposizioni di cui alla presente legge, il Comitato interessa la Direzione
generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta
giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorità consolare, il
Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove
opera il Comitato.
Art.
25 Disposizione transitoria
1. I Comitati istituiti
alla data di entrata in vigore della presente legge
restano in carica fino all'indizione delle elezioni successive alla data di
entrata in vigore della legge stessa.
Art. 26 (nota)
Regolamento di attuazione
1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate
le norme di attuazione della presente legge.
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, pari a 15.498.923 euro per l'anno 2003 e
a 2.500.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a
7.274.995 euro per l'anno 2003 e a 2.274.995 euro annui a decorrere dall'anno
2004, mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai
sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri; quanto a 8.223.928 euro
per l'anno 2003 e a 226.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Gli stanziamenti
necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei
Comitati sono determinati con la legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le
spese stesse si riferiscono.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
28 Disposizioni abrogative
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate la
legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, e la legge 5 luglio
1990, n. 172.
La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Avvertenza: Il testo delle
note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
* Si riporta il testo
dell'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero):
1. "Il Governo,
mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero e degli schedari consolari, provvede a
realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero
finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le
ripartizioni di cui all'art. 6, per le votazioni di cui all'art. 1, comma
1".
* La legge 30 marzo 2001,
n. 152, reca: "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale".
* Si riporta il testo
dell'art. 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459:
"Art.
14.
1. Le operazioni di
scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente
alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.
2. Insieme al plico
contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica
dell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 5, dei
cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella
ripartizione assegnata.
3. Costituito il seggio
elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura
dei plichi e delle buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale
fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:
a. accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle
buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime
dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
b. accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un
unica ripartizione elettorale estera;
c. procede successivamente all'apertura di
ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti
operazioni:
1. accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo
elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in
caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;
2. accerta che il tagliando
incluso nella busta appartenga ad elettore incluso
nell'elenco di cui al comma 2;
3. accerta che la busta
contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia
chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce
nell'apposita urna sigillata;
4. annulla,
senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che
contiene piu' di un tagliando del certificato
elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato piu'
di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale
assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di
riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato
elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia
possibile procedere alla identificazione del voto;
d. completata l'apertura delle buste esterne e
l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda
con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:
1. il vicepresidente del
seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle
buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta
imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito
spazio;
2. il presidente, ricevuta
la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse
ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in
caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e
consegna la scheda al segretario;
3. il segretario enuncia ad
alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun
candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna
votazione.
4. Tutte le operazioni di
cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del
risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel
verbale.
5. Alle operazioni di
scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni
recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo".
* Si riporta il testo
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
1. "Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè
dei regolamenti comunitari;
b. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c. le materie in cui manchi la disciplina da
parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge;
d. l'organizzazione
ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge;
e. (lettera abrogata)".
* La legge 8 maggio 1985,
n. 205, reca: "Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana". (de.it.press)